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ACNews 006-2008 Eluana: Dichiarazione di sei professori di diritto penale
Roma, 18 luglio 2008. Una dichiarazione pubblicata su Avvenire, in data odierna.
Con profondo senso di umana solidarietà verso le famiglie impegnate nellassistenza di persone in stato vegetativo permanente, riteniamo necessario esprimere la nostra preoccupazione quali docenti di diritto penale circa alcuni orientamenti desumibili dalle recenti sentenze adottate in sede civile dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dAppello di Milano in merito al caso di Eluana Englaro. Secondo le argomentazioni svolte dalla Corte dAppello quale giudice di rinvio, infatti, una volta che sia riferibile per via indiziaria a un soggetto ritenuto irreversibilmente incosciente il desiderio di non vivere tale situazione di grave precarietà esistenziale, lomissione, da parte delle persone tenute alla tutela, dellulteriore somministrazione di idratazione e alimentazione, che provoca la morte del soggetto, sarebbe qualificabile come conforme al diritto. Daltra parte idratazione e alimentazione, essendo fattori necessari al perdurare in vita di ogni individuo, ancorché sano, non posseggono alcun significato inteso al contrasto di uno stato patologico; non possono, pertanto, costituire, anche quando realizzati attraverso modalità mediche, un trattamento terapeutico e, segnatamente, un trattamento sproporzionato, come tale non dovuto. Non a caso, lidratazione e lalimentazione, salvo che il corpo non sia ormai in grado di assimilarle, vanno assicurate anche nellambito delle cure palliative cui ha diritto pure se ricoverato in un hospice il malato terminale. Tutto ciò rende tra laltro palese che quanto viene in gioco nel momento in cui si chieda di interrompere lidratazione e lalimentazione in rapporto ai contesti in esame non è un giudizio riferito a tali interventi, ma inevitabilmente alla condizione esistenziale dello stato vegetativo. Le conclusioni sinteticamente richiamate appaiono in contrasto con alcuni principi fondamentali del diritto vigente. Esse, infatti, sembrano rendere comunque lecite, supposto il consenso, attività volte a destrutturare presidi in atto di tutela della vita, senza alcuna considerazione circa le caratteristiche proprie di quei presidi (caratteristiche che ne consentirebbero la disattivazione ove fossero tali da qualificarli come atti terapeutici sproporzionati). Verrebbe in tal modo a configurarsi la liceità, finora inedita, dello stabilirsi sulla base del consenso (addirittura ricostruito per via meramente indiziaria, senza alcuna certezza in ordine alla reale volontà della persona) di relazioni giuridiche orientate al prodursi della morte, e non già a evitare forme di c.d. accanimento terapeutico. In pratica, lagire che si ritenga consentito volto al prodursi della morte di un determinato individuo, solo che la morte si realizzi per via omissiva (in termini di c.d. eutanasia passiva), sarebbe sempre ritenuto ammissibile. Il che risulta in contraddizione con lassetto della tutela concernente la vita umana nel codice penale e, per quanto specificamente concerne lattività medica, con i fini che caratterizzano la medesima ai sensi dellart. 1 del codice deontologico. Daltra parte, non può essere desunta dalle considerazioni relative ai profili di non coercibilità dellintervento medico nei confronti di una persona cosciente e informata laffermazione di un diritto allaltrui cooperazione per la morte, tale da rendere ammissibile qualsivoglia conseguente disattivazione di presidi in atto volti alla conservazione della vita. Né, in ogni caso, appare sostenibile che dalla ricostruzione dellatteggiamento di una persona ritenuta incosciente verso una data condizione patologica possa essere dedotto il suo assenso specifico a essere lasciata morire di sete e di fame. Tanto più alla luce della completa mancanza, in uno stato vegetativo permanente adeguatamente assistito, di indizi che lascino supporre sofferenza. Quantomeno il principio di precauzione dovrebbe condurre, pertanto, a ben diverse conclusioni: anche in rapporto allimpossibilità di dire parole definitive circa dimensioni profonde della coscienza nei soggetti che si trovano in tale stato. Sulla base di questi rilievi riteniamo che mutamenti di orientamento giuridico così importanti circa la tutela della vita umana non possano avvenire senza unattenta considerazione dellintero assetto normativo vigente e in mancanza di un intervento del legislatore. Anche in considerazione dei rischi, diretti e indiretti, che tali mutamenti possono rappresentare in rapporto alla tutela dei diritti fondamentali incondizionatamente spettanti, quale fondamento del principio di uguaglianza, a tutti gli individui umani sulla base esclusiva della loro esistenza in vita. Salvatore Ardizzone |
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